Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: incentivi per funzioni tecniche

La Centrale Unica di Committenza (CUC), alla quale è ricorso L’Ente per una gara svolta nel mese di febbraio 2018, ha comunicato richiesta di versamento dell’incentivo ai dipendenti che hanno preso parte al procedimento ai sensi dell’art. 113 del Codice degli appalti, sulla base di un regolamento approvato nel mese di aprile 2018, al quale la centrale di committenza ha dato valenza retroattiva per tutti i procedimenti avvenuti nel corso dell’anno.
Le ultime sentenze della Corte dei Conti stabiliscono che “per gli atti amministrativi a contenuto normativo – come appunto i regolamenti – la regola dell’irretroattività è affermata dal combinato disposto degli artt. 4 e 11 delle preleggi, secondo i quali il regolamento non può contenere norme contrarie alle disposizioni di legge e, nella specie, al divieto di retroattività imposto dal successivo art. 11 per gli atti normativi, derogabile solo attraverso una norma di legge che abiliti l’atto a produrre un tale effetto (ad esclusione della legge penale, per la quale la Costituzione pone un divieto assoluto)”. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se sia lecito procedere al pagamento delle somme richieste quale incentivo alla CUC.

La SUA (Stazione Unica Appaltante) della Provincia a cui questo Comune aderisce chiede l’erogazione dell’incentivo previsto dall’art. 113, comma 5, del D.L.gs 50/2016 calcolato sull’importo complessivo dell’appalto, ivi incluso quindi il valore di eventuali rinnovi o proroghe. Chiede inoltre l’erogazione dello stesso al momento dell’attivazione della procedura di gara.
E’ convinzione di questo Comune che l’incentivo debba essere conteggiato sul solo importo posto a base di gara, come previsto dall’art. 113, comma 2, del D.L.gs 50/2016 e dalla convenzione sottoscritta con la SUA della Provincia, escludendo pertanto dal conteggio il valore dei rinnovi o proroghe che sono solo eventuali.
Ciò premesso si chiede:
1. se l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 debba essere calcolato esclusivamente sull’importo posto a base di gara oppure se a detto importo debbano essere conteggiati gli ulteriori valori degli eventuali rinnovi e proroghe ?
2. se l’incentivo, nell’ipotesi delineata dalla Provincia, debba essere versato alla SUA a prescindere dal verificarsi dell’ipotesi di rinnovo o proroga contrattuale e quindi contestualmente all’attivazione della procedura di gara ?

Alla luce della pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 15 dell'11/06/2019, si chiede se, in caso di ricorso di un Comune ad una centrale di committenza, l'incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 possa essere riconosciuto al personale di detta centrale, a carico del Comune, anche in relazione a contratti di concessione. In caso contrario, se possa farsi utilmente riferimento, in tale fattispecie, alla disciplina economica delle convenzioni fra enti di cui all'art. 43 della legge 27/12/1997, n. 449.

Nel caso in cui la funzione di RUP sia svolta da una figura dirigenziale, non spetta comunque al soggetto l'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del Codice?
Se la risposta è affermativa la quota a lui spettante incrementa la quota di fondo da ripartire o costituisce economia?

Relativamente all’articolo 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016 nella parte in cui recita che “gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione”, si chiede se questi importi devono essere erogati in busta paga al netto, secondo l’esempio che segue:
Importo dell’appalto posto a base di gara = € 1.000.000,00.
Fondo incentivi per funzioni tecniche (2% dell'importo dell’appalto) = € 20.000,00.
Importo da ripartire al personale (80% del fondo) = € 16.000,00.
Importo da erogare al personale in busta paga = € 16.000,00 netti.

Il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. 50/2016, approvato nel 2018 dalla Giunta Comunale, prevede tra l’altro il riconoscimento degli incentivi anche per l’affidamento di servizi solo in ipotesi che “l’importo a base di gara sia di valore superiore ad euro 500.000,00…”.

Occorre preliminarmente chiarire la differenza tra importo a base d'asta e valore stimato dell'appalto. L'espressione "importo massimo stimato come valore contrattuale dell'appalto" di cui all'art. 35, comma 4 del Codice, si riferisce al valore stimato di un appalto pubblico. Tale valore non è lo stesso dell'importo a base d'asta (che a sua volta si compone dell'importo a base d'asta soggetto a ribasso e dell'importo a base d'asta non soggetto a ribasso).

Diversamente, l'importo a base d’asta è il valore di riferimento per la presentazione delle offerte economiche da parte dei concorrenti; ai fini della determinazione dello stesso non occorre tener conto di eventuali opzioni.

Questo Comune deve affidare il servizio di pulizia della biblioteca comunale, dell'asilo nido e degli impianti sportivi per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 con possibilità di ripetizione di ulteriori anni tre.
L'importo complessivo a base d'asta per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 è pari ad euro 340.000,00 al netto di iva, mentre l'importo complessivo stimato d’appalto per tutto il periodo contrattuale compreso il rinnovo è pari ad euro 680.000,00 al netto di iva. A tal fine si intende ricorre ad una procedura aperta, ai sensi degli artt.35 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Alla luce di quanto sopra, posto che il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. 50/2016 parla di “base dì gara” e prevede il riconoscimento degli incentivi anche per l’affidamento di servizi solo in ipotesi che “l’importo a base di gara sia di valore superiore ad euro 500.000,00…”, si chiede di sapere se sono dovuti gli incentivi tecnici per la gara di cui in premessa (che ha una base d’asta di € 340.000,00) e qual è l’importo da prendere in considerazione ai fini della determinazione (l’importo della base d’asta? Oppure l’importo complessivo stimato dell’appalto di cui all'art. 35, comma 4 del Codice?).

Con deliberazione in data 30/4/2019 questo ente ha approvato il regolamento per il riconoscimento di incentivi economici per funzioni tecniche ex D.lgs 50/2016, art. 113.
La Corte dei Conti ha avuto modo di occuparsi più volte più volte degli incentivi per le funzioni tecniche, precisando molti degli aspetti di dubbia interpretazione.
Rimane tuttora da meglio definire, a giudizio di chi scrive, l' elevata complessità delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria incentivabili.
Dice la Corte, sezione delle autonomie, n. 2/2019 che " Negli appalti di lavori di manutenzione è possibile realizzare, in astratto, tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell’art. 113, anche se, in concreto, le stesse risultano compatibili con interventi di manutenzione (soprattutto straordinaria) contrassegnati da elevata complessità , i quali possono richiedere, da parte del personale tecnico amministrativo, un’attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture. ...omissis… Presupposto …omissis... è che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano “necessarie” per consentire “l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”. L’attività manutentiva, pertanto, deve risultare caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all’amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l’efficienza e l’efficacia della spesa."
A giudizio di chi scrive, pertanto, per quanto non tutte le attività manutentive possono essere incentivate, vanno individuate quali tipologie di opere manutentive, correlate alle attività ... di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture …. che giustificano il supplemento di attività indicato dalla Sezione delle Autonomie.
Non si ritiene che procedure complesse, quali ad esempio l’Accordo Quadro, non siano incentivabili per il solo motivo che hanno ad oggetto interventi manutentivi, servizi o forniture, quando comportano attività di analisi del mercato, verifica e valutazione degli atti progettuali, impostazione e controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione dei lavori o dei contratti.
Una lettura contraria significherebbe che qualsiasi attività manutentiva, che sia essa più o meno semplice da eseguirsi tecnicamente (ancorchè qualificabile come lavoro pubblico - vedasi la manutenzione ordinaria/rifacimento della segnaletica orizzontale, le ritinteggiature interne, i tappetini stradali), non sarebbe incentivabile malgrado venga programmata, fatta oggetto di progetto e messa a gara, ancor più con procedure complesse.
I quesiti che si pongono pertanto sono i seguenti:
1) se sia condivisibile che l'elevata complessità derivi sia della procedura amministrativa seguita e dall'esistenza di programmazione e progettazione sottostante sia dalla natura dei lavori manutentivi da realizzarsi, anche in considerazione del cambio di impostazione che negli anni ha avuto l’istituto dell’incentivazione, che da incentivo premiante per la progettualità e l’assunzione di responsabilità tecniche ha virato verso il riconoscimento economico di un “processo amministrativo” che coinvolge più professionalità, quindi non legate alla complessità tecnica o meno della tipologia dei lavori;
2) se sia condivisibile esemplificare le casistiche e normare nel regolamento le fattispecie di lavori manutentivi incentivabili, individuando, in tale sede, la fattispecie più semplici da escludersi dall'incentivo.

Buongiorno,
vorrei ricevere informazioni in merito al Bando (LAVORI DI PRIMO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CHIEVE) previsto dalla Legge n. 160 del 2019 e in particolare in rifermento agli articoli 4 (Revoca delle assegnazioni dei contributi) e 6 (Rendicontazione e controlli a campione). Domande:
1) è possibile modificare il quadro economico inserendo il pagamento del DDL e del RUP (subentrato in fase di approvazione) che nel quadro economico iniziale non era stato previsto (lavori terminati il 31/12/2020 e già fatturati e pagati). Il quadro economico deve essere chiuso nel 2021.
2) a fronte dei ribassi d’asta avvenuti e degli imprevisti non verificatesi si è determinato un avanzo di spesa di 2.447,39 €, pertanto è possibile destinare tale somma per pagare il DDL e il RUP?
3) per la modifica del quadro economico, con l’inserimento delle figure DDL e RUP, non previste nel quadro economico di partenza, è necessaria l’autorizzazione di un organo comunale (Giunta) o di una figura di responsabile altro. (Sindaco)?
4) può bastare la modifica apportata al quadro economico dal RUP, dopo aver emesso il Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determina?
Visti e considerati gli articoli art. 4 al punto 2. e art. 6 al punto 1. relativi al Bando in oggetto, sembrerebbe possibile questa operazione (avanzo utilizzato per ulteriori investimenti).
5) cosa si intende per “ulteriori investimenti”?
Distinti saluti

Premesso
- che è stato individuato quale Soggetto Beneficiario di un finanziamento, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, un Ente Pubblico Economico (Consorzio di Sviluppo Industriale) e che tale Ente ha, all’interno della propria pianta organica, apposito Settore per la Progettazione e Programmazione dotato di competenze specifiche per la progettazione di lavori di particolare rilevanza, tra le altre e al caso di specie, ambientale e tecnologica così come novellato dall’art. 23 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente;
- che al Settore di cui sopra, per esplicito incarico interno all’Ente, è stato demandato di provvedere alla redazione delle varie fasi progettuali, predisponendo tutti gli elaborati tecnici ai sensi del DPR n.207/2010 e smi in vigenza ex art. 216 c.4 del D.lgs. n. 50/2016, inerenti al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitivo ed Esecutivo nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento finanziato;
- che alla data della presente, è stato predisposto ed approvato dal Soggetto Beneficiario il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE);
- che il quadro economico del PFTE approvato presenta nella voce SPESE TECNICHE specifiche poste economiche derivate dall’applicazione del DM 17/06/2016 (tariffe) dedicate all’individuazione delle competenze tecniche interne da riconoscere all’Ente per la redazione di tutti i livelli di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- che tali spese presentano tutte le caratteristiche di ammissibilità richieste dall’art. 2 del DPR n.22/2018 - “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
tutto ciò premesso,
con il presente quesito, si chiede se possono ritenersi ammissibili a finanziamento e gravanti sullo stanziamento previsto per la realizzazione dell’opera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente, le poste economiche previste quali SPESE TECNICHE per la redazione di tutti i livelli di progettazione e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esplicitamente escluse dall’incentivo di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente, da riconoscere all’Ente, quale Soggetto Beneficiario che opera utilizzando le proprie risorse specialistiche interne, e che verranno giustificate, in analogia con quanto avviene relativamente alla rendicontazione del personale interno dai regolamenti europei per altre tipologie di fondi, come FESR e programmi di cooperazione territoriale europea, mediante, a titolo esemplificativo, Buste Paga, F24 e relativi mandati di pagamento quietanzati, Time-sheet per singolo dipendente impegnato attestante il tempo dedicato al progetto e le attività svolte nonchè prospetto riepilogativo che indichi, per ogni dipendente, l’inquadramento contrattuale – profilo professionale nonché la determinazione del costo unitario espresso in ore, beninteso che i compensi indicati all’interno del quadro economico e determinati con l’applicazione del DM “Tariffe” siano da intendere quale tetto massimo di spesa.

Incentivi per funzioni tecniche
QUESITO del 01/09/2021

Si chiede se, ai sensi dell'art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016, è corretta l'interpretazione che segue: Nel caso di risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata, si prevede nel quadro economico di un lavoro la quota dell'80% del fondo per il compenso incentivante da distribuire ai dipendenti sulla base del regolamento approvato; mentre il 20% destinato al fondo innovazione non può essere previsto nè stanziato in quanto il lavoro è finanziato da fondi vincolati.

Come bisogna interpretare la modifica introdotta dal DL 121/2021 nella parte in cui prevede che:
"Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia’ accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti"?
Si chiede, in particolare, se con questo dettato normativo viene superato il problema della riconducibilità dell'incentivo, ex D.Lgs. 50/2016 maturato dalla sua entrata in vigore e fino al 1.1.2018, nell'ambito del trattamento accessorio del personale.

A seguito della conclusione di un accordo quadro, senza gara, con un solo operatore economico, questo comune con apposito contratto di servizio ha provveduto ad affidare il servizio di trattamento dei rifiuti urbani e della frazione organica a tale operatore economico.
ciò posto, si interpella Codesto Spettabile Ministero affinché formuli il proprio parere in ordine al riconoscimento, in tale situazione, degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 de D.lgs 50/2016 in favore del soggetti ivi elencati.

Si chiede se l'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 trovi applicazione a un affidamento effettuato nella vigenza della disposizione richiamata, ai sensi dell'art. 57, co. 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in considerazione della data di pubblicazione del bando (marzo 2016). Si chiede cioè se anche in questa ipotesi debba ritenersi derogato il principio secondo il quale l'applicabilità di una disposizione normativa è valutata in base all'entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando, sulla scorta delle considerazioni riportate nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 6 settembre 2017.
Analogamente, si chiede se l'acquisto così effettuato (ripetizione di servizi analoghi) sia soggetto a programmazione ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendone i presupposti.

Buongiorno pongo questo quesito. Sono un dipendente della Regione Campania incardinato presso il Genio Civile di Avellino. Nel corso degli ultimi anni ho diretto molti interventi di Somma Urgenza, con affidemanto diretto, ma a me e ai miei colleghi che, a vario titolo, hanno preso parte all'Ufficio di Direzione lavori, non è mai stato pagato l'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 anche se impegnato. La motivazione sembrerebbe che non sia stata esperita la gara di appalto. È possibile questa cosa?
Grazie

Nell'ambito del trattamento economico del personale rientrano anche le voci di carattere accessorio (Del. n. 280/2021/PAR Corte dei conti Abruzzo). Si può ritenere che anche gli straordinari percepiti dal singolo dipendente incidano nel calcolo del 50% (quindi vanno incluse nella determinazione del trattamento economico)?

INCENTIVO
QUESITO del 14/01/2022

Si chiede se sia legittimo retribuire, nell'ambito del compenso incentivante (art. 113, D.Lgs. 50/2016), la funzione di apposizione del visto di regolarità contabile (art. 183, co. 7, d.lgs. n.267/2000) in capo al del Servizio finanziario dell'Ente (a ciò istituzionalmente preposto), sulle determine redatte e firmate dal Settore tecnico.
Si chiede se in meritano risultano pronunce da parte della Corte dei conti
Si ringrazia e si segnala l'urgenza

L'introduzione della disposizione transitoria e di coordinamento di cui all'art.216 c.1 D. Lgs. 50/2016, ha stabilito che le disposizioni introdotte, si applicano alle procedure bandite dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice. La "mera" interpretazione letterale della disposizione in argomento condurrebbe, pertanto, alla conclusione che per bandi pubblicati antecedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs.50/2016, si dovrebbe invece seguire la previgente disciplina (D. Lgs. 163/2006), oggi abrogata!!!
La Segreteria Generale del ns. Comune, ha chiesto l'annullamenti di alcuni provvedimenti con i quali sono stati erogati incentivi ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 al personale tecnico coinvolto in un appalto di servizi e lavori bandito con il D. 163/2006 ed attualmente in corso di svolgimento.
Orbene, atteso che l'istituto dello incentivo pone la propria "ratio" nel favorire l'ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amm.ne (c.d. principio di autosufficienza organizzativa), appare inverosimile che il nuovo Codice possa invece sopprimere il diritto soggettivo retributivo per il personale in questione al pagamento del "salario accessorio" rappresentato dagli incentivi di cui all'art.92 del D. "De Lise" (come richiesto dal Segretario Generale), consentendo, INVECE, al personale di un stesso appalto, in vigenza del nuovo codice, di godere di tale vantaggio.
La Corte dei Conti - Sezione Autonomie, in varie adunanze, si è orientata, coerentemente al principio del "tempus regit actum" che ciascuna delle fasi di un appalto (es. liquidazione incentivi) debba essere sottoposta alla disciplina della legge vigente in cui essa viene compiuta.
Ciò detto, si interpella Codesto Supporto Giuridico affinché formuli il proprio parere in ordine al riconoscimento nella situazione "de quo", degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 anche in favore del personale coinvolto in un appalto antecedente il 2016 ed ancora in corso.

"L’ANAC, con atto di segnalazione n.1 del 09.03.2021, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.204 del 09.03.2021, avente ad oggetto l’art.113 del D.Lgs.n.50/2016, ha evidenziato come le disposizioni in esso contenute siano riferite solo agli appalti di lavori, servizi e forniture, tanto da escluderne l’applicazione sia alle concessioni che al partenariato pubblico privato, come stabilito anche dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.15/SEZAUT/2019/QMIG dell’11.06.2019.
Nel medesimo atto, l’ANAC, evidenziando che le attività oggetto di incentivazione ai sensi dell’art.113, comma 2, del Codice interessano anche i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, ha segnalato l’opportunità di una modifica legislativa, al fine di estendere l’applicazione dell’art.113 ai contratti di cui alla Parte III e alla Parte IV del medesimo Codice.
Alla luce delle ragioni espresse nei suddetti atti, con il presente quesito si richiede il parere in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui al citato art.113 anche alle procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel Codice del Terzo settore, in particolare alla procedura di co-progettazione che si svolga applicando per analogia il Codice dei Contratti Pubblici al fine di tutelare la concorrenza anche fra enti del terzo settore.
Restando in attesa di riscontro, si ringrazia per la collaborazione
Avv. Donatella Testani

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE
QUESITO del 27/04/2022

L’art. 13-bis della Legge n. 114/2014 ha introdotto l’art. 93 comma 7-ter al D.Lgs. N. 163/2006 e si.mm.ii. In cui viene statuito che “L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo…..”.
Orbene, si chiede a codesto organo di Supporto Giuridico se:
1) per un’opera, il cui bando di gara è stato pubblicato e il cui contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 114/2014, l’incentivo per le funzioni tecniche deve essere calcolato con i criteri dello stesso art. 93, comma 7-Ter, del D.Lgs n. 163/2006 e se.mm.ii.e, quindi, con la riduzione del 20% del fondo per incentivo, ovvero con i criteri dell’art. 92 dello stesso D.Lgs 163/2006 e si.mm.ii., vigente alla data della pubblicazione del bando e della stipula del contratto;
2) l’incentivo di un’opera, il cui bando di gara è stato pubblicato e il cui contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 114/2014, deve essere calcolato ai sensi del Regolamento di attuazione, vigente all’epoca della pubblicazione del bando di gara, di cui al D.M. n. 555/99.

Si chiede una vostra interpretazione riguardo l'applicazione del nostro regolamento relativo agli incentivi delle funzioni tecniche di cui all'art.113 del d.lgs.50/2016. In particolare il nostro regolamento all'art.4 comma2 così recita: Nel caso in cui il personale interno abbia solto le sole funzioni di RUP (pertanto qualora tutte le restanti funzioni/attività siano state affidate all'esterno dell'ente) potranno essere liquidati gli incentivi relativi alle attività di RUP (e i suoi eventuali collaboratori tecnici e amministrativi qualora vi siano figure interne all'ente che abbiano supportato le attività del RUP) nella misura percentuale indicate nel presente articolo incrementata nella percentuale del 50% in ragione dell'obbligo di coordinamento e di controllo dell'operato degli incaricati soggetti esterni all'ente e delle conseguenti responsabilità amministrative, erariali, civili e penali in capo allo stesso RUP (ed agli eventuali suoi collaboratori). Poi segue una tabella in cui viene ripartito l'80% del 2% come segue:
1-responsabile unico del procedimento e programma spesa 30%
2-Istruttore tecnico responsabile della verifica del progetto per la validazione 10%
3-Istruttore tecnico o amministrativo incaricato per la predisposizione delle procedure di bando di gara e esecuzione del contratto 25%
4-tecnico incaricato per la direzione dei lavori 25%
5-Tecnico incaricato per il collaudo amministrativo o per il certificato di regolare esecuzione 10%
Ora la domanda:
secondo voi l'incremento nella misura percentuale del 50% di cui al comma 2 da liquidare al RUP quando deve essere applicata? Quando svolge solo l'incarico rup ossia solo punto 1? O anche quando viene svolto all'interno oltre che incarico rup punto 1 altre funzioni es. anche punto 2 o punto 3?

Con D.M. 4 ottobre 2021, n. 204, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 289 del 04-12-2021, entrato in vigore in data 19/12/2021, è stato approvato il "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
Il comma 3, dello stesso art. 113, dispone, tra l'altro, che "gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo."
L'art. 93, comma 7-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114 del 2014, disponeva che "a valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare."
Come noto dalla data di entrata in vigore dell'art. 13-bis della legge n. 114 del 2014 fino alla entrata in vigore del D.M. 4 ottobre 2021, n. 204, il personale del MIMS non ha percepito l'incentivo per le funzioni tecniche.
Orbene, dal calcolo dell'incentivo per le prestazioni rese dal 2014 fino all'attualità, sono stati rilevati superamenti del tetto stipendiale annuale lordo, statuito prima dall'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e sss.mm.ii. come confermato dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Per quanto sopra si chiede se il tetto stipendiale va considerato per ogni singolo anno di maturazione dell'incentivo, anche se corrisposto in una unica soluzione, o sull'importo totale risultante dalla somma delle quote di incentivo maturate negli anni precedenti.

Buongiorno, sono a richiedere se gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del dlgs. 50/20216 sono compresi o esclusi dai limiti percentuali previsti dalla Circolare n.4 del Ministero dell'economia e delle finanze prot.8432 del 18/01/2022 per le spese tecniche, parametrate all'importo lavori IVA inclusa ammesso a finanziamento.
si porgono cordiali saluti.
arch.Raffaella Bonfiglio

In riferimento alla questione in oggetto chiedo cortesemente se l'importo sul quale effettuare il calcolo degli incentivi delle funzioni tecniche comprende anche il costo stimato degli eventuali rinnovi e/o proroghe previsti nei documenti di gara.

Spett. Servizio Supporto Giuridico,
L’Università degli studi di Trieste ha indetto una gara d’appalto per l’affidamento pluriennale dei Servizi Integrati di Biblioteca, per una durata certa di anni 4 e un importo a base di gara di Euro 3.008.000,00, più euro 28.000,00 per oneri sicurezza Covid-19, IVA esclusa e con la facoltà di opzione di rinnovo per 2 anni, più ulteriori 2 anni e una proroga tecnica per un massimo di un anno, per un valore massimo complessivo del contratto, tenuto conto anche degli eventuali rinnovi e proroga, di Euro 6.768.000,00.
Si è provveduto alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed è stato accantonato l’importo necessario alla corresponsione dell’incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del Codice dei Contratti, calcolato secondo il regolamento adottato dall’Ateneo, il quale prevede criteri decrescenti di graduazione della percentuale all’aumentare del valore dell’appalto.
Dovendo procedere alla liquidazione dell’incentivo a favore delle figure che hanno operato nella programmazione e gestione dell’appalto, si chiede se sia corretto calcolare la quota dell’incentivo per la fase della programmazione e quella relativa alla predisposizione e controllo delle procedure di gara avuto riguardo all’intero valore stimato dell’appalto, tenuto conto anche degli eventuali rinnovi e proroga, per un importo pari ad Euro 6.768.000,00.
Si chiede, inoltre, se sia corretto calcolare la quota di pertinenza del RUP e del DEC avuto riguardo all’intero valore stimato dell’appalto, tenuto conto anche degli eventuali rinnovi e proroga, pari ad Euro 6.768.000,00, ovvero al solo importo a base di gara (parte certa) pari ad Euro 3.008.000,00.
Nell’ipotesi di applicazione del secondo criterio, si chiede se, al realizzarsi di ciascuna proroga, debba essere corrisposto l’incentivo, accantonato fin dall’approvazione dell’affidamento, e se il medesimo debba essere calcolato applicando i criteri decrescenti di graduazione della percentuale a partire dall’importo del rinnovo sommato all’importo a base di gara, oppure calcolato sul solo importo del rinnovo.

Grazie e cordiali saluti

Con riferimento alla novella normativa di cui all’art. 5, c. 10 del D.L. 121 del 2021, con la quale si prevede che debba riconoscersi l’incentivo di cui all’art. 113 del Codice anche alle attività relative ad appalti eseguiti prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 113 comma 3, purchè inerenti a procedure avviate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 50 del 2016, si richiede se il diritto del dipendente all’incentivo resti, in ogni caso, condizionato al preventivo accantonamento delle relative somme in sede di redazione del quadro/prospetto economico dell’intervento.
La soluzione affermativa è, infatti, imposta dall’inciso contenuto nel comma 10 dell’art. 5, del citato Decreto legge in base al quale “gli oneri […] fanno carico agli stanziamenti GIÀ accantonati per i singoli appalti”, nonché dall’unanime giurisprudenza contabile secondi cui “le condizioni di carattere generale che, in base all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, […] sono così enucleabili: a) […]; b) […]; c) che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara […]”.

Con riferimento alle attività incentivabili di cui all'art 113, c. 2 del Codice, si sottopone il quesito all'interpretazione della locuzione "attività di programmazione della spesa per investimenti". In particolare, si richiede se la norma si riferisca all'attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice, ovvero alle attività connesse alla redazione del bilancio previsionale.

Con riferimento all'art 113, si richiede se il diritto del dipendente alla corresponsione dell'incentivo sorga a seguito del mero accertamento dell'effettivo svolgimento di una delle attività di cui al comma 2, ovvero se questo sia condizionato al raggiungimento di una determinata fase della procedura di acquisizione. Si pensi, a titolo esemplificativo alle attività svolte dal soggetto incaricato della programmazione di un investimento a cui non si sia dato seguito, oppure alle attività del RUP e degli incaricati della predisposizione di una procedura di gara che sia, successivamente, andata deserta. In tutti i predetti casi, infatti, appare opportuno condizionare la nascita del diritto all'incentivo, alla stipula del contratto o, quantomeno, alla effettiva aggiudicazione dell'appalto.

Con riferimento all'apparente contraddittorietà tra le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 113 del Codice si chiede se sia corretta l'interpretazione della C. conti sez reg Lombardia n. 37 del 2020 secondo cui <>.
Si richiede, in particolare, se al c. 5 possa attribuirsi la portata espansiva proposta dalla Corte, tale da riconoscere l’incentivo anche per le attività escluse dall’elenco tassativo di cui all’art.113, c. 2 ma rientranti tra le ausiliarie di cui all’art. 3, c. 1, lett. m).

Con la presente si richiede se siano incentivabili le attività finalizzate all'attuazione di eventuali rinnovi, proroghe o altre opzioni previste dalla documentazione di gara e quantificate nell'ambito dell'importo massimo stimato di cui all'art. 35 del Codice.
Alla soluzione negativa condurrebbe la lettera dell'art. 113, nella parte in cui, per la quantificazione del fondo destinato agli incentivi, riferisce la quota del 2% alla sola "base di gara" (che, come noto, non comprende le opzioni). A ciò si aggiunga la pronuncia della C. conti, Sez. contr. Lombardia n. 64 del 2022 che, ammettendo la modifica (rectius "incremento") del fondo nei soli casi di modifiche contrattuali dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili, esclude implicitamente che per rinnovi, proroghe e altre opzioni, un incremento del fondo possa avvenire successivamente (ad esempio, al momento dell'impegno di spesa finalizzato all'attivazione degli stessi).

Questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta n.2019/G/00207 ha approvato il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 diversificando la disciplina per l’erogazione degli incentivi relativi ai lavori da quella degli incentivi relativi ai servizi e alle forniture in considerazione della diversità delle fattispecie regolamentate.
Nel 2018, tramite procedura ristretta di cui all’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 di rilevanza comunitaria, è stato affidato l’appalto misto di servizi, lavori e forniture denominato “Global service della rete viaria del Comune di Firenze”, con prevalenza di servizi.
Con il presente quesito si chiede se la normativa regolamentare da applicare per la distribuzione dell’incentivo debba seguire la regola delle attività poste in essere per l’esecuzione dell’appalto e quindi: per le attività svolte in relazione ai lavori applicare la disciplina regolamentare per la distribuzione dell’incentivo relativo ai lavori (che tra l’altro prevede come attività incentivabili quelle specifiche dei lavori pubblici quali il Direttore dei lavori) e per le attività relative ai servizi e alle forniture applicare la disciplina regolamentare per la distribuzione dell’incentivo relativa ai servizi e alle forniture (che prevede come attività incentivabili quelle specifiche dei servizi e forniture quali il Direttore dell’esecuzione).
In alternativa, trattandosi di unico appalto con prevalenza servizi, se sia necessario seguire la regola dettata dall’art. 28 del D.Lgs. 50/2016 per le aggiudicazioni dei contratti misti di appalto anche per la distribuzione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e quindi, per tutte le attività poste in essere per l’esecuzione dell’appalto, a prescindere dalla tipologia a cui esse afferiscono, ripartire l’incentivo secondo la disciplina regolamentare relativa ai servizi e alle forniture.

In riferimento ad accordi quadro di lavori affidati a seguito di procedura aperta o negoziata si chiede se l’ammontare del fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. 50/2016 debba essere calcolato sull'ammontare dell’importo lavori posto a base di gara per l’aggiudicazione dell’accordo quadro, oppure sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo affidato nell’ambito dell'accordo quadro stesso al lordo del ribasso d’asta offerto dall’appaltatore.
Si evidenzia che in questa seconda ipotesi, qualora la stazione appaltante intenda impiegare l’intero importo stanziato per l’accordo quadro, l’importo netto complessivo di tutti i contratti applicativi potrebbe raggiungere il valore dello stanziamento iniziale (importo posto a base di gara) e, conseguentemente, l’importo complessivo dell’incentivo risulterebbe superiore a quello determinato secondo la prima ipotesi.

Per i casi in cui, nell’ambito di un singolo appalto, un unico soggetto debba svolgere, come previsto dalla normativa in vigore, più attività considerate dal regolamento separatamente ai fini dell’incentivo, si chiede se sia legittimo compensare le diverse attività svolte sommando le relative percentuali previste dal regolamento, oppure se sia necessario limitare tale compenso alla percentuale relativa all’attività prevalente.
In particolare, quale specifica applicazione del suddetto quesito, si chiede se nel caso di Responsabile unico del procedimento che, ai sensi del comma 6, lett. d) dell’art. 26 del D.Lgs.50/2016, per i lavori di importo inferiore al milione di euro svolge anche l’attività di valutazione preventiva dei progetti si possano incentivare entrambe le attività svolte (RUP e valutazione preventiva del progetto) ognuna con le relative aliquote previste dal regolamento comunale, oppure sia necessario incentivare solo l’attività del RUP con la aliquota per essa prevista.

Fasc. 3902/2022 (URCP 55/2022)

Oggetto: Quesito in merito all’applicazione dell’articolo 113 del codice dei contratti pubblici in caso di svolgimento di funzioni amministrative. L’attività relativa all’accensione del mutuo per il finanziamento dell’opera non possa rientrare tra le attività incentivabili?

In merito a quanto disciplinato dal c. 4 art 113 del D Dlgs n 50, ripreso in maniera quasi testuale nel Regolamento adottato dalla presente Stazione Appaltante, avendo la stessa accantonato negli anni una cospicua somma relativa al fondo “incentivi per le funzioni tecniche” non distribuite (cd 20% di legge) si richiedono chiarimenti in merito alle possibili tipologie di acquisizioni attraverso l’utilizzo di tale fondo.
Si riportano alcune soluzioni elaborate dall’ente:
1) Acquisto di materiale giuridico a supporto delle procedure di acquisizione (Codice Appalti commentato, pubblicazioni inerenti alla disciplina degli appalti);
2) Predisposizione di processi che consentano un miglioramento informatico dell’ente volto a garantire la protezione dei dati riguardanti le procedure di gara e la conservazione della documentazione inerente. A tal fine l’ente intende acquisire:
a. servizio di verifica della compliance GDPR secondo lo schema del Framework nazionale di Cyber security;
b. servizio di Intrusion Detection con funzionalità di monitoraggio in tempo reale della rete;
c. fornitura delle macchine virtuali/fisiche per l’installazione delle sonde per il sistema di Intrusion Detection;
d. Conservazione sostitutiva certificata mediante archiviazione in cloud.
3) Formazione professionale dedicata da parte di consulente esperto di appalti;
4) Alta formazione professionale attraverso la partecipazione a convegni accreditati in materia di appalti;
5) Alta formazione professionale attraverso la partecipazione a master di alta qualificazione nel settore dei contratti.
Si richiede, altresì, di suggerire ulteriori o alternative tipologie di beni o servizi da acquisire mediante il fondo.
Inoltre, si chiede di chiarire cosa si intenda per “[omissis] il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, [omissis]”.
In fine, per l’acquisto di beni e servizi mediante l’utilizzo del fondo si richiede quali informazioni sia opportuno riportare nei provvedimenti di acquisizione.

incentivi funzioni tecniche
QUESITO del 31/12/2022

La vigente normativa (art. 113 del D.Lgs 50/2016) sembra confermare che la misura dell'incentivo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici sia esclusiva competenza della amministrazione appaltante. Dalla lettura dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016 sembra infatti che la commissione trattante debba esprimersi solo sulle modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentivante senza alcuna competenza nella quantificazione del fondo stesso. Si chiede pertanto se la commssione trattante debba effettivamente esprimersi solo sulle modalità e criteri di ripartizione del fondo incentivante stabiliti nell'apposito regolamento adottato dalla amministrazione pubblica appaltante o se sia obbligatoria la sua approvazione anche per stabilire il quantum dell'incentivo.

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 113 del Codice dei Contrati, si chiede se il riconoscimento degli incentivi sia dovuto anche nel caso di affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 (regime eccezionale e temporaneo), nei casi in cui il RUP proceda mediante richiesta di più offerte in riscontro alla quale però giunge una sola offerta.
Preso atto l’art.113, comma 2, D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii prevede che:
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
Nello specifico, il Comune ha provveduto all’approvazione di un progetto esecutivo per l’effettuazione dell’ammodernamento del sistema di gestione delle colonnine dei servizi (acqua e luce) all’interno dell’area portuale per un importo dei lavori posto a base di “gara” pari ad € 88.650,00.
Con successiva determina a contrattare prevista ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, si è stabilito: l’oggetto dell’affidamento, l’importo a base di “gara”, la procedura da utilizzarsi per l’affido dell’appalto in questione, ovvero l’invito a presentare offerta a n. 3 operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali in relazione all’appalto da affidare.
Il RUP ha quindi individuato, secondo i criteri sopra descritti, n. 3 operatori economici scelti tra quelli registrati ed accreditati all’interno della piattaforma telematica in uso all’Amministrazione Comunale.
All’interno della medesima piattaforma, si è avviata la procedura comparativa di scelta del contraente mediante l’invio ai 3 operatori economici, della lettera di invito riportante tutte le informazioni necessarie per l’espletamento di tale procedura di scelta ed anche il termine di scadenza di presentazione delle offerte.
Alla stessa sono stati allegati tutti gli elaborati tecnici di progetto e la determina a contrattare.
Alla scadenza del termine fissato, risulta pervenuta a sistema solo n. 1 offerta economica, e pertanto ritenuta la stessa congrua e conveniente per l’Ente, in ragione della tipologia e modalità della prestazione da eseguire e dei tempi concessi, si è proceduto ad affidare la prestazione all’O.E. ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i.

Si chiede se, nel caso in questione, considerando che il RUP ha svolto tutto quanto necessario al fine di espletare una procedura comparativa equivalente alle disposizioni di cui all’art.113, comma 2 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii, richiedendo n. 3 preventivi/offerte, ma a seguito della quale è pervenuta una sola offerta, siano riconosciuti e liquidati al personale dipendente impiegato nell’appalto, gli incentivi per funzioni tecniche previsti all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

In merito all'articolo in oggetto si chiede: 1 - se ai fini della sua corresponsione, possano essere considerate anche le procedure relative alle permute ed all'affidamento di concessioni; 2 - se il personale tecnico addetto all'ufficio cassa, deputato al pagamento delle fatture alle ditte, possa essere compreso nella ripartizione dell'incentivo e, se sì, in associazione a quale fase; 3 – se veramente tutti i dirigenti siano esclusi dalla sua corresponsione oppure solo alcuni, quali ad esempio i dirigenti di prima fascia o di livello apicale. In caso siano tutti esclusi, si creerebbe il paradosso che, nel caso di Stazioni Appaltanti ben qualificate, a fronte di una percezione dell'incentivo in misura pari a zero da parte dei dirigenti di seconda fascia firmatari del progetto per la fase di progettazione, del contratto per la fase di affidamento o del CRE/collaudo per la fase d’esecuzione, con relativa assunzione di rischi e responsabilità, il personale addetto alla sola preparazione delle pratiche si ritroverebbe, in taluni casi senza l'apposizione di alcuna firma, a percepire un trattamento economico complessivo annuale più alto dei predetti responsabili, in ragione del massimale lordo indicato al comma 3 dell'articolo in parola. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Con riferimento all'art. 31 del D.Lgs 50/2016, nella parte in cui recita "........ il RUP è nominato con atto formale dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere apicale, ...." si chiede se il funzionario apicale di un piccolo comune (quindi non dirigente) può, con proprio provvedimento formale (determina) nominarsi RUP e se può stabilire, con lo stesso provvedimento di nomina, il valore dell'incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 nel rispetto della percentuale oscillante tra quota minima e massima stabilita dal Regolamento Comunale in ragione delle specifiche responsabilità, della complessità dell'opera e della sua natura, così come previsto dallo stesso Regolamento Comunale, senza incorrere nel conflitto d'interessi, dando per acquisito che la liquidazione sarà effettuata da altro funzionario comunale apicale di settore diverso che verificherà l'attività svolta dal RUP.

Sussistono opinioni divergenti riguardo alla corretta applicazione dell’istituto di cui all’art. 113 del Codice. In particolare si chiede se, gli incentivi per funzioni tecniche, possano essere corrisposti anche per le attività relative all’acquisto di forniture, servizi e lavori, appaltate tramite affidamento diretto sia puro (ossia con un solo preventivo agli atti) che a seguito di acquisizione di più preventivi quale best practice, entro le soglie di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi. Qualora sia possibile, esiste una soglia al di sotto della quale tali incentivi non devono mai essere erogati (Es.: singole procedure al di sotto di € 40.000 + IVA)?

Con Sentenza 05/06/2017, n. 13937 la Cassazione, secondo sua interpretazione dell'evoluzione dell'art. 18 della Legge n. 109/1994 ha ritenuto che l'attribuzione e quindi la quantificazione del fondo incentivante debba essere determinata in sede di contrattazione decentrata oltre ad essere stabilite le modalità ed i criteri di ripartizione da recepire in un regolamento adottato dall'Amministrazione. Questa sentenza desta molto stupore in quanto dalla lettura dettagliata dell'evoluzione normativo (dall'art. 18 della L. 108/1994 fino al vigente art. 113 dell D. Lvo n. 50/2016 ed infine all'art. 3 del DPCM n. 239/2021) appare più che chiara che la competenza della commissione trattante nella determinazione e quantificazione del fondo incentivante le sia stata esplicitamente sottratta già a partire dalla prima modifica all'art. 18 avvenuta ad opera del D.L. n. 101/1995, infatti al comma 1 sono state sostituite le parole "può essere individuata la quota ....." con "è ripartita la quota dell'1 per cento ......" (Addirittura nelle successive modifiche la commissione non è più menzionata fino alla modifica operata dalla L. n. 144/1999). Quindi con questa modifica viene prestabilita dalla stessa norma la misura del fondo incentivante all'1% senza alcun passaggio in commissione trattante. Per opportuna chiarezza sull'argomento ed in base ad una corretta lettura della evoluzione normativa in materia di fondo incentivante per le funzioni tecniche svolte da pubblici dipendenti si chiede parere se la quota percentuale del costo preventivato di un'opera da destinare alla costituzione del fondo incentivante debba essere obbligatoriamente concordata in sede di contrattazione decentrata o se la competenza della commissione trattante sia limitata solo alla determinazione delle modalità ed dei criteri di ripartizione che saranno recepiti in specifico regolamento adottato dall'amministrazione. In attesa si porgono distinti saluti

Nell’anno 2004 la Giunta Comunale con propria deliberazione modificò la misura del fondo incentivante per le funzioni tecniche previsto nell’allora vigente Regolamento Comunale aumentando la percentuale sull’importo dei lavori da affidare al 2% (limite massimo stabilito dalla legge) senza ricorrere a nuova contrattazione decentrata. Tenuto conto che questa modifica al regolamento comunale ha riguardato solamente la percentuale dell’ammontare complessivo del fondo incentivante, senza alcuna modifica alle modalità ed ai criteri di ripartizione, chiedo se anche in questo caso bisognava obbligatoriamente ricorrere a nuova contrattazione decentrata.

Incentivazioni funzioni tecniche
QUESITO del 01/05/2023

E' riconoscibile l'incentivo funzioni tecniche: - su lavori aggiuntivi a seguito di modifiche contrattuali ex art. 106 del D.Lgsl. 50/2016, che comporta l'aumento dell'importo contrattuale? - a seguito dell'adeguamento prezzi dei SAL (ex art. 26 del D.L. 50/2022) che comporta l'aumento dell'importo contrattuale? - a seguito della revisione prezzi (applicando clausola revisione prezzi ex decreto sostegni ter) che comporta l'aumento dell'importo contrattuale? Se la Vs risposta è negativa, nulla questio. Se la Vs risposta è affermativa, si può superare l'importo originario del 2% stanziato nel quadro economico di "gara" (esistono per tale aspetto alcune posizioni contrarie della Corte dei Conti in materia di incentivo a seguito di varianti) oppure quest'ultimo è superabile a seguito degli eventi sopra elencati? Distinti saluti.

Buon giorno, la presente per chiedere riscontro in merito alla questione in oggetto visto che non è del tutto ancora chiara e per la quale, anche fra i vari commentatori , vi sono ancora interpretazioni piuttosto contrastanti. Come noto l’art. 45 del nuovo codice dei contratti statuisce in merito al riparto delle somme da stanziarsi in ogni quadro economico per le funzioni tecniche delle commesse in appalto negli enti. Con esso s’innova la disciplina connessa agli incentivi in evoluzione rispetto al vecchio art. 113 del precedente codice. La nuova disciplina non solo è scritta in modo più chiaro, ma appare connotata da una serie di rilevanti novità. Tra le predette novità tuttavia NON si riviene la modalità di determinazione della ripartizione degli incentivi tecnici (è escluso il confronto sindacale ma non è indicata la modalità con cui si debba procedere es regolamento interno ??) Partecipando ad alcuni corsi a riguardo, taluni ritengono che la questione debba ancora essere necessariamente rimessa ad un apposito regolamento interno da approvarsi in giunta comunale (com’era per il passato) mentre altri, determinando in merito a questioni retributive e rapporti di lavoro, rinvengono la statuizione della corretta disciplina in sede di contrattazione decentrata (magari come appendice al contratto decentrato anche se gli incentivi con la nuova disciplina non debbano transitare più per il fondo della contrattazione decentrata ). Alla luce dei dubbi sopra riproposti, vi chiedo pertanto quale sia l’interpretazione e la via più corretta da adottare considerato anche che l’articolo 45, comma 3, ultimo periodo, sancisce che i criteri di riparto degli incentivi debbano intervenire : “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”. (quindi in teoria entro a il 1.5.2023 - seppur si ritiene che sia termine ordinatorio e non perentorio a pena di decadenza) Si rimane in attesa di un cordiale riscontro.

La scrivente S.A. deve affidare Servizi Tecnici di ingegneria e architettura (SIA) per l’esecuzione di lavori con base d’asta superiore ai 100 milioni di euro. Detti SIA sono, singolarmente, di importo superiore a €500.000, fino ad un max di base d’asta di oltre€ 9 milioni; a tal fine ha provveduto alla nomina del RUP per ciascun intervento, dando atto di un tanto nella programmazione Biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024 e nella programmazione Triennale dei lavori pubblici 2023-2025. Si chiede: 1. se, nel caso di affidamento di SIA con base d’asta superiore a € 500.000, e quindi con nomina di un DEC, diverso dal RUP, l’affidamento dei contratti d’appalto dei SIA possano essere considerati autonomi rispetto al contratto d’appalto dei lavori e diano, pertanto, diritto al riconoscimento degli incentivi ex art. 113 del D.lgs. n.50/2016 e smi, secondo la disciplina, per questa Amministrazione regionale, prevista dal vigente “Regolamento per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture”, ovvero se l’affidamento dei contratti d’appalto dei SIA (con relativa nomina di un DEC, diverso dal RUP) debbano considerarsi “assorbiti” nell’affidamento del contratto d’appalto dei lavori, con conseguente inquadramento, ai fini della ripartizione degli incentivi ex art. 113 del D.lgs. n.50/2016 e smi nella disciplina relativa ai ll.pp., ossia nel caso di questa Amministrazione regionale, del “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici”; 2. se, sempre nel caso di affidamento, nell’ambito di un lavoro pubblico, di SIA con base d’asta superiore ai 500.000 euro, qualora la S.A. non disponga, per accertata carenza di organico, di professionalità interne, si possa procedere all’affidamento a soggetto esterno, in possesso di adeguata qualificazione, da nominare D.E.C., in analogia all’incarico di Direttore dei lavori.

incentivi funzioni tecniche
QUESITO del 19/06/2023

L’art. 45, c. 4, DLGS 36/2023 esclude di corrispondere gli incentivi ai dirigenti, in analogia a quanto previsto dall’art. 113 DLGS 50/2016. Tuttavia l’art. 8, c. 5, DL 13/2023 (convertito dalla L 41/2023) prevede che dal 2023 al 2026 gli enti inseriscano anche i dirigenti tra i destinatari dell’incentivo. Si chiede di sapere se tale disposizione è applicabile anche in costanza del DL 36/2023. Si ritiene la risposta favorevole perché:
a) L’art. 8, c. 5, DL 13/2023 è norma speciale sia per il vigente DLGS 50/2016 che per il DLGS 36/2023, i cui contenuti sul punto sono analoghi; la specialità deriva dall'aver disciplinato una parte della materia incentivi in relazione solo al PNRR, in un’ottica di ulteriore incentivazione per finalità di raggiungimento degli obiettivi PNRR che permangono anche nell’applicazione del DLGS 34/2023;
b) L’art. 8 dispone come obbligo l’inserimento dei dirigenti, proprio perché ciò risponde alla finalità di incentivare la realizzazione dei progetti PNRR;
c) Il DLGS 36/2023 è stato emanato in data 30 marzo 2023 con entrata in vigore il successivo 31 marzo; Il DL 13/2023 è stato convertito dalla L 41/2023 del 21 aprile 2023, quindi in data successiva al DLGS 36/2023.

incentivi per funzioni tecniche
QUESITO del 30/06/2023

Premesso:
- che a decorrere dal 01 luglio 2023 acquisteranno efficacia le norme di cui al D.lgs 36/2023, tra cui l’art. 45 dello stesso decreto;
- che è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 (art. 225), con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (D.Lgs. n.50/2016), del Decreto “semplificazioni” (D.L. n. 76/2020) e del Decreto “semplificazioni bis” (D.L. n. 77/2021).
- Che Il D.Lgs. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023; a decorrere da tale data, le disposizioni di tale norma continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso (art. 226);
- Che per “procedimenti in corso” si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il Codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
ciò posto, si Chiede a Codesto Spett.le Servizio, un parere in ordine al seguente quesito:
nel caso di procedimenti in corso alla data assunzione di efficacia del D.lgs 36/2023 e per attività svolte successivamente alla data del 01/07/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 e quindi anche le limitazioni di cui al comma 3, terzultimo periodo, del citato articolo, che così dispone “Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”.
Tanto anche alla luce della novella legislativa di cui all’art. 45, comma 4, del D.lgs 23/2023, che così dispone “L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente”.

Con riferimento ai quadri economici degli interventi inerenti le linee di finanziamento a destinazione vincolata (assentite dai DM del MIT 49/2018 - 123/2020 - 224/2020 - 225/2021 - 141/2022 - 125/2022) è stato autorizzato all’Ente - inter alia - l’importo del fondo incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.lgs 50/2016 nella misura pari al 2% dei lavori.
Il comma 4 del predetto articolo recita “Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell’art. 113, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità elencate nel comma 4 (acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie, implementazione di banche dati, attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento, svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici)”.
Nel caso che ci riguarda, trattandosi di risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata, non utilizzabili quindi per le finalità di cui al comma 4, si chiede se sussista la possibilità di utilizzare le predette quote di incentivo (pari al 20% del complessivo fondo incentivo) per incrementare la quota di imprevisti dei quadri economici e ottemperare agli oneri derivanti dal regime speciale della revisione prezzi di cui all’ art.26 comma 1 del DL 50/2022.

Nel caso in cui, in applicazione ai disposti normativi relativi alla revisione prezzi per caro materiali discendenti dall'art. 26 del DL 50/22 (applicazione del prezzario regionale straordinario e successivi), il progetto esecutivo da porre a base di gara avesse un importo superiore ai precedenti livelli di progettazione, l'accantonamento previsto dall'art. 113 (2%) va determinato prendendo come base di calcolo l'importo lavori già assoggettato a revisione prezzi oppure quello precedente (prima dell'applicazione del prezzario regionale aggiornato)?
Lo stesso vale anche per la fase della direzione lavori?
Grazie

incentivi per funzioni tecniche
QUESITO del 14/07/2023

Premesso:
- che a decorrere dal 01 luglio 2023 acquisteranno efficacia le norme di cui al D.lgs 36/2023, tra cui l’art. 45 dello stesso decreto;
- che è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 (art. 225), con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (D.Lgs. n.50/2016), del Decreto “semplificazioni” (D.L. n. 76/2020) e del Decreto “semplificazioni bis” (D.L. n. 77/2021).
- Che Il D.Lgs. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023; a decorrere da tale data, le disposizioni di tale norma continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso (art. 226);
- Che per “procedimenti in corso” si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il Codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
ciò posto, si Chiede a Codesto Spett.le Servizio, un parere in ordine al seguente quesito:
nel caso di procedimenti in corso alla data assunzione di efficacia del D.lgs 36/2023 e per attività svolte successivamente alla data del 01/07/2023 che afferiscono a tali procedimenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 e quindi anche le limitazioni di cui al comma 3, terzultimo periodo, del citato articolo?
Il comma 3, terzultimo periodo, del citato articolo, così dispone “Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”.
Tanto anche alla luce della novella legislativa di cui all’art. 45, comma 4, del D.lgs 23/2023, che così dispone “L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente”.

La relazione del Consiglio di Stato al nuovo Codice a pag. 68, relativamente al comma 1 dell'art. 45 indica espressamente che, gli incentivi in parola, sono erogati anche per gli affidamenti diretti. La norma, nello specifico, fa riferimento in modo generale a tutte le "procedure di affidamento", quali possibili destinatarie del beneficio. Si ritiene pertanto che non si debba distinguere tra affidamento diretto puro sic et simpliciter ed affidamento diretto a seguito di un'informale acquisizione di preventivi poiché, entrambe le modalità, parrebbero incentivabili. Analogamente si ritiene che non vi sia alcun obbligo, da parte della Stazione Appaltante, al dover individuare una soglia d'importo al di sotto della quale, gli affidamenti diretti, non debbano essere oggetto d'incentivo. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

Con riferimento al D.Lgs 50/2016 Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche) comma 2 “…Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza POSSONO destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.” e comma 5 “Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, PUO' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte…”
nonchè con riferimento al D.Lgs 36/2023 art. Art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche) comma 8. “Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza POSSONO destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.”
Si chiede se, nell’ambito della contrattazione e dei rapporti tra centrale di committenza ed enti che si avvalgono della centrale di committenza, in assenza di modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche, i commi sopracitati sono da intendersi come la facoltà degli enti di NON riconoscere alcun incentivo (POSSONO) per le funzioni svolte dai dipendenti della centrale di committenza, anche a seguito di richiesta di riconoscimento da parte di quest’ultima, e quindi la facoltà degli enti che si avvalgono della centrale di committenza di non adeguare in tal senso i rispettivi regolamenti per la corresponsione degli incentivi / convenzioni.
Precludendo di fatto la possibilità di riconoscimento degli incentivi ai dipendenti della centrale di committenza, al contrario di quanto riconosciuto per le funzioni svolte dai dipendenti dei singoli enti.

Il D.lgs. 36/2023 art. 2 co. 4 prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale.
La formulazione del Codice non appare chiara nella parte in cui prevede che si adottano azioni per la copertura dei rischi del personale e non anche che gli enti debbano attivare con oneri a proprio carico polizze assicurative per il proprio personale.
Il D.lgs. 36 art. 18 co. 9 dispone che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione” e all’art. 45 co. 7 lett. c) che Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
Il D. Lgs. 36 stabilisce l’obbligo di stipula per gli enti solo per i progettisti art. 5 co. 1 punto 9) All. I.7 prevedendo tra le somme a disposizione della stazione appaltante: 9) spese … di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del codice.
Nulla sugli incaricati della verifica della progettazione limitandosi a prevedere all’art. 37 co. 3 All. I.7 che il soggetto incaricato della verifica debba essere munito di polizza adeguata.
Ciò premesso si formulano i seguenti quesiti:
- se nel D.Lgs. 36 permane l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative solo per i progettisti dipendenti interni
- se nel D.lgs. 36 si ravvisi l’obbligo o la facoltà per l’ente di stipulare anche, con oneri a proprio carico, polizze assicurative del dipendente incaricato della verifica della progettazione
- se l’art. 2 co. 4 D.Lgs. 36 abbia inteso introdurre l’obbligo per le Amministrazioni di stipulare polizze assicurative con oneri a proprio carico per la responsabilità civile professionale oltre che dei progettisti anche di altri dipendenti quali il RUP e responsabili di fase entro i limiti degli stanziamenti di bilancio o se invece abbia inteso prevedere l’adozione di protocolli di intesa o convenzioni con compagnie assicurative per consentire ai propri dipendenti la sottoscrizione di polizze a condizioni migliori rispetto a quelle standard.

Si chiede quale disciplina applicare per gli incentivi alle funzioni tecniche relativamente ad un'opera pubblica il cui procedimento (Pubblicazione bando di gara/invio lettera di invito) è stato avviato prima del 01.07.2023. Ovvero se nel caso di specie trova applicazione la norma transitoria ex art. 226 comma 2 del D lgs 36/2023, ovvero debba applicarsi l'art.113 del D Lgs 50/2016. Le attività incentivabili sono state previste nel quadro economico dell'opera ed in parte iniziate ed eseguite già nel 2022/2023. Alcune attività saranno svolte dopo il 1 luglio 2023.

In relazione alla normativa in oggetto riferita, viene disposto che "Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.". Si chiede se in relazione al comma in questione sia ancora esigibile un regolamento quale atto amministrativo di carattere normativo oppure se è sufficiente la sola contrattazione collettiva decentrata. Si chiede inoltre se il 2% che è commisurato non agli importi “a base di gara” ma agli importi “a base delle procedure di affidamento”, permette di ritenere che gli incentivi spettino per qualsiasi tipo di sistema di affidamento, compreso quello diretto (costituente anche se non una procedura di gara in senso proprio, una procedura amministrativa che conduce ad un affidamento contrattuale), tenuto conto in ogni caso che l'art. 133, comma 1 lettera e) per la quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

Avrei bisogno di una delucidazione in merito agli incentivi tecnici ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui si facesse una nuova gara, con la previsione di aggiornamenti progettuali, gli incentivi tecnici devono essere nuovamente impegnati? Al fine di far comprendere al meglio la nostra casistica, di seguito si espliciterà quanto richiesto in oggetto. Qualche anno fa è stata indetta una procedura di gara attraverso la Centrale Unica di Committenza (CUC) per un appalto di lavori. In seguito all'avvio dei lavori, a causa dell'inadempienza della ditta esecutrice, è stato rescisso il contratto, con l'escussione della fideiussione e la consequenziale fine dei lavori. Grazie a nuovi finanziamenti è stato possibile aggiornare il progetto originale e fu indetta una nuova gara con un nuovo Quadro Economico. Come richiesto dalla CUC, la percentuale spettante per le loro funzioni tecniche è stata impegnata nuovamente, quindi il pagamento in percentuale previsto nel primo Quadro Economico è stato saldato, mentre è stata impegnata la percentuale del secondo quadro economico, essendo stata fatta una nuova gara. In merito agli incentivi per funzioni tecniche, i quali prevedono un massimo del 2% come da Codice dei Contratti, nel caso in cui siano stati chiusi i lavori della prima gara, è lecito impegnare nuovamente il 2% degli incentivi destinati per funzioni tecniche come da ex art. 113 del D.Lgs 50/2016, in base al nuovo Quadro Economico?

Incentivi per funzioni tecniche
QUESITO del 17/04/2024

Articolo 8 comma 5 del D.L. 13/2023 convertito con Legge 41/2023. Richiesta. Com'è noto l'articolo 8 comma 5 del D.L. 13/2023 convertito con Legge 41/2023, consente , inter alios, agli enti locali di erogare, relativamente ai progetti PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto, in deroga al limite di cui all'articolo 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017, previa integrazione dei rispettivi regolamenti e definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata integrativa. Poiché il nostro Ente intende avvalersi di tale facoltà, si chiede, in caso di progetti solo parzialmente finanziati da risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, se l'incentivo da riconoscere ai dirigenti debba essere riproporzionato in relazione all'effettiva incidenza del contributo PNRR sul quadro economico dei lavori ovvero se sia possibile fare riferimento all'importo complessivo della singola opera, includendovi anche la quota parte finanziata con risorse proprie dell'Amministrazione (es: avanzo di amministrazione, mutui passivi, ecc.).

Questo Ente è in fase di revisione e aggiornamento dello schema di convenzione per l'adesione alla SUA/CUC costituita da molti anni. Vi sono indicazioni precise in merito alla gratuità/onerosità da parte degli Enti aderenti? L'eventuale onere di adesione rappresentato da una percentuale sull'importo posto a base di gara, può legittimamente comprendere una quota parte, contenuta nel limite del 25% del fondo previsto dal comma 2 dell'art. 45 del Codice di cui al dlgs. n. 36/2023, che vada a remunerare, quale incentivo tecnico e secondo la specifica disciplina del Regolamento CUC/SUA, l'attività di predisposizione dei documenti di gara?

Si chiede se per i lavori eseguiti in somma urgenza e che richiedono particolari competenze tecniche, affidati in vigenza del Decreto Legislativo n.50/2016, sia possibile applicare l’istituto degli incentivi per le funzioni svolte dal personale interno all’amministrazione nella sola fase di esecuzione dei lavori. A tal fine si richiama il parere n. 01357/2021 del 29/07/2021 espresso dal Consiglio di Stato (Affare consultivo n. 00813/2021): “la scelta del contraente costituisce solo una tra le fasi alle quali la legge ricollega un incentivo in relazione alla prestazione tecnica svolta dal personale dell’amministrazione, per cui la fattispecie considerata potrebbe dar luogo ad una riduzione, ma non all’esclusione dell’incentivo, che permane per le altre attività espletate in relazione al contratto (programmazione della spesa, valutazione preventiva progetti ecc.), nell’esercizio di funzioni tecniche”. Si rileva che il nuovo codice appalti n. 36 del 31/03/2023 non pone alcuna limitazione all’applicazione dell’istituto degli incentivi in relazione alle procedure di affidamento (procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, procedura in caso di affidamento in somma urgenza e di protezione civile, ecc), rilevando per il riconoscimento solo l’attività realmente svolta (art. 45 del D. Lgs. 36/2023). Sembrerebbe che il legislatore abbia voluto dare effettiva attuazione proprio al parere espresso dal Consiglio di Stato, “in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria".

Con riferimento all'oggetto, si sottopone il seguente quesito relativo al calcolo dell’incentivo ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 nell’ambito dell’affidamento di concessioni. Tenuto conto della Deliberazione n. 187/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, la quale sancisce che il valore della concessione deve essere presente e stimato, secondo le modalità previste dall’art. 179 del D.Lgs. 36/2023, al momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione, si chiede se sia corretto calcolare l’incentivo sul valore della concessione e quindi sul fatturato stimato del concessionario per tutta la durata del contratto (al netto dell’IVA) e, quindi, in presenza della sola previsione di entrata e non di un apposito stanziamento. L’incentivo verrebbe incluso nel canone di concessione e liquidato come per un normale affidamento di servizi/forniture/lavori di durata. Si riporta di seguito un esempio di calcolo e liquidazione dell’incentivo secondo il criterio suddetto: Valore stimato della concessione: € 1.000.000,00 Durata della concessione: 4 anni Incentivo: (2% di 1.000.000,00) € 20.000,00 Canone annuo: € 15.000,00 (di cui 5.000,00 per la liquidazione dell’incentivo).